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ARTICOLO 5
IL QUINTO COMANDAMENTO
« Non uccidere » (Es
20,13).
« Avete inteso che fu detto
agli antichi: "Non uccidere; chi avrà ucciso sarà sottoposto a
giudizio". Ma io vi dico: Chiunque si
adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio » (Mt
5,21-22).
2258 «
La vita umana è sacra perché, fin dal suo inizio, comporta l'azione
creatrice di Dio e rimane per sempre in una relazione speciale con il
Creatore, suo unico fine. Solo Dio è il Signore della vita dal suo inizio
alla sua fine: nessuno, in nessuna circostanza, può rivendicare a sé il
diritto di distruggere direttamente un essere umano innocente ». (168)
I. Il
rispetto della vita umana
La testimonianza della storia sacra
2259 La
Scrittura, nel racconto dell'uccisione di Abele
da parte del fratello Caino, (169) rivela, fin dagli inizi della storia
umana, la presenza nell'uomo della collera e della cupidigia, conseguenze
del peccato originale. L'uomo è diventato il nemico del suo simile. Dio
dichiara la scelleratezza di questo fratricidio: « Che hai fatto? La voce
del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo! Ora sii maledetto lungi
da quel suolo che per opera della tua mano ha bevuto il sangue di tuo
fratello » (Gn 4,10-11).
2260 L'Alleanza
tra Dio e l'umanità è intessuta di richiami al
dono divino della vita umana e alla violenza omicida dell'uomo:
« Del sangue vostro anzi, ossia
della vostra vita, io domanderò conto [...]. Chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà
sparso, perché ad immagine di Dio egli ha fatto l'uomo » (Gn
9,5-6).
L'Antico Testamento ha sempre ritenuto il sangue come
un segno sacro della vita. (170) Questo insegnamento
è necessario in ogni tempo.
2261 La
Scrittura precisa la proibizione del quinto comandamento: « Non far morire
l'innocente e il giusto » (Es 23,7).
L'uccisione volontaria di un innocente è gravemente contraria alla dignità
dell'essere umano, alla « regola d'oro » e alla santità del Creatore.
La legge che vieta questo omicidio ha una validità
universale: obbliga tutti e ciascuno, sempre e dappertutto.
2262 Nel
discorso della montagna il Signore richiama il precetto: « Non uccidere
» (Mt 5,21); vi aggiunge la proibizione dell'ira,
dell'odio, della vendetta. Ancora di più: Cristo chiede al suo discepolo
di porgere l'altra guancia, (171) di amare i propri nemici. (172) Egli
stesso non si è difeso e ha ingiunto a Pietro di rimettere la spada nel
fodero. (173)
La legittima difesa
2263 La
legittima difesa delle persone e delle società
non costituisce un'eccezione alla proibizione di uccidere l'innocente,
uccisione in cui consiste l'omicidio volontario. « Dalla difesa personale
possono seguire due effetti, il primo dei quali è la conservazione della
propria vita; mentre l'altro è l'uccisione dell'attentatore ». (174) «
Nulla impedisce che vi siano due effetti di uno stesso atto, dei quali
uno sia intenzionale e l'altro preterintenzionale ». (175)
2264 L'amore
verso se stessi resta un principio fondamentale della moralità. È quindi
legittimo far rispettare il proprio diritto alla vita. Chi difende la
propria vita non si rende colpevole di omicidio
anche se è costretto a infliggere al suo aggressore un colpo mortale:
« Se uno nel difendere la
propria vita usa maggior violenza del necessario, il suo atto è illecito.
Se invece reagisce con moderazione, allora la difesa è lecita
[...]. E non è necessario per la salvezza dell'anima
che uno rinunzi alla legittima difesa per evitare l'uccisione di altri:
poiché un uomo è tenuto di più a provvedere alla propria vita che alla
vita altrui ». (176)
2265 La
legittima difesa, oltre che un diritto, può essere
anche un grave dovere, per chi è responsabile della vita di altri. La
difesa del bene comune esige che si ponga l'ingiusto aggressore in stato
di non nuocere. A questo titolo, i legittimi detentori dell'autorità hanno
il diritto di usare anche le armi per respingere gli aggressori della
comunità civile affidata alla loro responsabilità.
2266 Corrisponde
ad un'esigenza di tutela del bene comune lo sforzo dello Stato inteso
a contenere il diffondersi di comportamenti lesivi dei diritti dell'uomo
e delle regole fondamentali della convivenza civile. La legittima autorità
pubblica ha il diritto ed il dovere di infliggere pene proporzionate
alla gravità del delitto. La pena ha innanzi tutto lo scopo di riparare
il disordine introdotto dalla colpa. Quando è volontariamente accettata
dal colpevole, essa assume valore di espiazione.
La pena poi, oltre che a difendere l'ordine pubblico e a tutelare la sicurezza
delle persone, mira ad uno scopo medicinale: nella misura del possibile,
essa deve contribuire alla correzione del colpevole.
2267 L'insegnamento
tradizionale della Chiesa non esclude, supposto il pieno accertamento
dell'identità e della responsabilità del colpevole, il ricorso alla pena
di morte, quando questa fosse l'unica via praticabile
per difendere efficacemente dall'aggressore ingiusto la vita di esseri
umani. Se, invece, i mezzi incruenti sono sufficienti per difendere
dall'aggressore e per proteggere la sicurezza delle persone, l'autorità
si limiterà a questi mezzi, poiché essi sono meglio rispondenti alle condizioni
concrete del bene comune e sono più conformi alla dignità della persona
umana. Oggi, infatti, a seguito delle possibilità di cui lo Stato dispone
per reprimere efficacemente il crimine rendendo inoffensivo colui
che l'ha commesso, senza togliergli definitivamente la possibilità
di redimersi, i casi di assoluta necessità di soppressione del reo « sono
ormai molto rari, se non addirittura praticamente inesistenti ». (177)
L'omicidio volontario
2268 Il
quinto comandamento proibisce come gravemente peccaminoso l'omicidio
diretto e volontario. L'omicida e coloro che volontariamente
cooperano all'uccisione commettono un peccato che grida vendetta
al cielo. (178) L'infanticidio, (179) il fratricidio, il parricidio e
l'uccisione del coniuge sono crimini particolarmente gravi a motivo dei
vincoli naturali che infrangono. Preoccupazioni eugenetiche o di
igiene pubblica non possono giustificare nessuna uccisione, fosse
anche comandata dai pubblici poteri.
2269 Il
quinto comandamento proibisce qualsiasi azione fatta con l'intenzione
di provocare indirettamente la morte di una persona. La legge morale
vieta tanto di esporre qualcuno ad un rischio mortale senza grave motivo,
quanto di rifiutare l'assistenza ad una persona in pericolo. Tollerare,
da parte della società umana, condizioni di miseria che portano alla morte
senza che ci si sforzi di porvi rimedio, è una scandalosa ingiustizia
e una colpa grave. Quanti nei commerci usano pratiche usuraie e mercantili che provocano
la fame e la morte dei loro fratelli in umanità, commettono indirettamente
un omicidio, che è loro imputabile. (180) L'omicidio involontario
non è moralmente imputabile. Ma non si è scagionati da una colpa grave
qualora, senza motivi proporzionati, si è agito
in modo tale da causare la morte, anche senza l'intenzione di provocarla.
L'aborto
2270 La
vita umana deve essere rispettata e protetta in modo assoluto fin dal
momento del concepimento. Dal primo istante della sua esistenza, l'essere
umano deve vedersi riconosciuti i diritti della persona, tra i quali il
diritto inviolabile di ogni essere innocente
alla vita. (181)
« Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo,
prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato » (Ger 1,5).
« Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della
terra » (Sal 139,15).
2271 Fin
dal primo secolo la Chiesa ha dichiarato la malizia morale di
ogni aborto provocato. Questo insegnamento non è mutato. Rimane
invariabile. L'aborto diretto, cioè voluto come
un fine o come un mezzo, è gravemente contrario alla legge morale:
« Non uccidere il bimbo con l'aborto,
e non sopprimerlo dopo la nascita ». (182)
« Dio, padrone della vita, ha affidato agli uomini
l'altissima missione di proteggere la vita, missione che deve essere
adempiuta in modo degno dell'uomo. Perciò la vita, una volta concepita,
deve essere protetta con la massima cura; e l'aborto come pure l'infanticidio
sono abominevoli delitti ». (183)
2272 La
cooperazione formale a un aborto costituisce
una colpa grave. La Chiesa sanziona con una pena canonica di scomunica
questo delitto contro la vita umana. « Chi procura l'aborto, se ne consegue
l'effetto, incorre nella scomunica latae sententiae
», (184) « per il fatto stesso d'aver commesso il delitto » (185) e alle
condizioni previste dal diritto. (186) La Chiesa non intende in tal modo
restringere il campo della misericordia. Essa mette
in evidenza la gravità del crimine commesso, il danno irreparabile
causato all'innocente ucciso, ai suoi genitori e a tutta la società.
2273 Il
diritto inalienabile alla vita di ogni individuo
umano innocente rappresenta un elemento costitutivo della società civile
e della sua legislazione:
« I diritti
inalienabili della persona dovranno essere riconosciuti e rispettati
da parte della società civile e dell'autorità politica; tali diritti
dell'uomo non dipendono né dai singoli individui, né dai genitori e
neppure rappresentano una concessione della società e dello Stato: appartengono
alla natura umana e sono inerenti alla persona in forza dell'atto creativo
da cui ha preso origine. Tra questi diritti fondamentali bisogna, a
questo proposito, ricordare: il diritto alla vita e all'integrità fisica
di ogni essere umano dal concepimento alla morte ». (187)
« Nel momento in cui una legge positiva
priva una categoria di esseri umani della protezione che la legislazione
civile deve loro accordare, lo Stato viene a negare l'uguaglianza di
tutti davanti alla legge. Quando lo Stato non pone la sua forza al servizio
dei diritti di ciascun cittadino, e in particolare di chi è più debole,
vengono minati i fondamenti stessi di uno Stato
di diritto. [...] Come conseguenza del rispetto e della protezione che
vanno accordati al nascituro, a partire dal momento del suo concepimento,
la legge dovrà prevedere appropriate sanzioni penali per ogni deliberata
violazione dei suoi diritti ». (188)
2274 L'embrione,
poiché fin dal concepimento deve essere trattato come
una persona, dovrà essere difeso nella sua integrità, curato e
guarito, per quanto è possibile, come ogni altro essere umano. La diagnosi
prenatale è moralmente lecita, se « rispetta la vita e l'integrità
dell'embrione e del feto umano ed è orientata alla sua salvaguardia
o alla sua guarigione individuale [...]. Ma essa è gravemente in contrasto
con la legge morale quando contempla l'eventualità, in dipendenza dai
risultati, di provocare un aborto: una diagnosi [...]
non deve equivalere a una sentenza di morte ». (189)
2275 «
Si devono ritenere leciti gli interventi sull'embrione umano a patto che
rispettino la vita e l'integrità dell'embrione, non comportino per lui
rischi sproporzionati, ma siano finalizzati alla sua guarigione, al miglioramento
delle sue condizioni di salute o alla sua sopravvivenza individuale ».
(190)
« È immorale produrre embrioni umani destinati a essere sfruttati come "materiale biologico" disponibile
». (191)
« Alcuni tentativi d'intervento sul patrimonio cromosomico
o genetico non sono terapeutici, ma mirano alla produzione di esseri umani selezionati secondo il sesso o altre qualità
prestabilite. Queste manipolazioni sono contrarie alla dignità personale
dell'essere umano, alla sua integrità e alla sua identità » (192) unica,
irrepetibile.
L'eutanasia
2276 Coloro la cui vita è minorata o indebolita richiedono
un rispetto particolare.
Le persone ammalate o handicappate devono essere sostenute perché possano
condurre un'esistenza per quanto possibile normale.
2277 Qualunque ne siano i motivi e i mezzi, l'eutanasia diretta consiste nel mettere
fine alla vita di persone handicappate, ammalate o prossime alla morte.
Essa è moralmente inaccettabile. Così un'azione oppure un'omissione che,
da sé o intenzionalmente, provoca la morte allo scopo di porre fine al
dolore, costituisce un'uccisione gravemente contraria alla dignità della
persona umana e al rispetto del Dio vivente, suo Creatore. L'errore di
giudizio, nel quale si può essere incorsi in
buona fede, non muta la natura di quest'atto
omicida, sempre da condannare e da escludere. (193)
2278 L'interruzione
di procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate
rispetto ai risultati attesi può essere legittima. In tal caso si ha la
rinuncia all'« accanimento terapeutico ». Non si vuole così procurare
la morte: si accetta di non poterla impedire. Le decisioni devono essere
prese dal paziente, se ne ha la competenza e la capacità, o, altrimenti,
da coloro che ne hanno legalmente il diritto,
rispettando sempre la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del
paziente.
2279 Anche
se la morte è considerata imminente, le cure che d'ordinario sono
dovute ad una persona ammalata non possono essere legittimamente
interrotte. L'uso di analgesici per alleviare
le sofferenze del moribondo, anche con il rischio di abbreviare i suoi
giorni, può essere moralmente conforme alla dignità umana, se la morte
non è voluta né come fine né come mezzo, ma è soltanto prevista e tollerata
come inevitabile. Le cure palliative costituiscono una forma privilegiata
della carità disinteressata. A questo titolo devono essere incoraggiate.
Il suicidio
2280 Ciascuno
è responsabile della propria vita davanti a Dio che gliel'ha donata.
Egli ne rimane il sovrano Padrone. Noi siamo tenuti a riceverla con riconoscenza
e a preservarla per il suo onore e per la salvezza delle nostre anime.
Siamo amministratori, non proprietari della vita che Dio ci ha affidato.
Non ne disponiamo.
2281 Il
suicidio contraddice la naturale inclinazione dell'essere umano a conservare
e a perpetuare la propria vita. Esso è gravemente contrario al giusto
amore di sé. Al tempo stesso è un'offesa all'amore del prossimo, perché
spezza ingiustamente i legami di solidarietà con la società familiare,
nazionale e umana, nei confronti delle quali abbiamo degli obblighi. Il
suicidio è contrario all'amore del Dio vivente.
2282 Se è commesso con l'intenzione che serva da esempio,
soprattutto per i giovani, il suicidio si carica anche della gravità dello
scandalo. La cooperazione
volontaria al suicidio è contraria alla legge morale. Gravi disturbi psichici,
l'angoscia o il timore grave della prova, della sofferenza o della tortura
possono attenuare la responsabilità del suicida.
2283 Non
si deve disperare della salvezza eterna delle persone che si sono date
la morte. Dio, attraverso le vie che egli solo conosce, può loro preparare
l'occasione di un salutare pentimento. La Chiesa prega per le persone
che hanno attentato alla loro vita.
II.
Il rispetto della dignità delle persone
Il rispetto dell'anima altrui: lo scandalo
2284 Lo
scandalo è l'atteggiamento o il comportamento che induce altri a compiere
il male. Chi scandalizza si fa tentatore del suo prossimo. Attenta alla
virtù e alla rettitudine; può trascinare il proprio
fratello alla morte spirituale. Lo scandalo costituisce una colpa
grave se chi lo provoca con azione o omissione
induce deliberatamente altri in una grave mancanza.
2285 Lo
scandalo assume una gravità particolare a motivo dell'autorità di coloro
che lo causano o della debolezza di coloro che lo subiscono. Ha ispirato
a nostro Signore questa maledizione: « Chi scandalizza anche uno solo
di questi piccoli, [...] sarebbe
meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino,
e fosse gettato negli abissi del mare » (Mt
18,6). (194) Lo scandalo è grave quando a provocarlo sono coloro che,
per natura o per funzione, sono tenuti ad insegnare e ad educare gli altri.
Gesù lo rimprovera agli scribi e ai farisei: li paragona a lupi rapaci
in veste di pecore. (195)
2286 Lo
scandalo può essere provocato dalla legge o dalle istituzioni, dalla moda
o dall'opinione pubblica. Così, si rendono colpevoli di scandalo coloro
che promuovono leggi o strutture sociali che portano alla degradazione
dei costumi e alla corruzione della vita religiosa, o a « condizioni sociali
che, volutamente o no, rendono ardua o praticamente
impossibile una condotta di vita cristiana, conformata ai precetti del
Sommo Legislatore ». (196) La stessa cosa vale per i capi di
imprese i quali danno regolamenti che inducono alla frode, per
i maestri che « esasperano » (197) i loro allievi o per coloro che, manipolando
l'opinione pubblica, la sviano dai valori morali.
2287 Chi
usa i poteri di cui dispone in modo tale da spingere ad agire male, si
rende colpevole di scandalo e responsabile del male che, direttamente
o indirettamente, ha favorito. « È inevitabile che avvengano scandali,
ma guai a colui per cui avvengono » (Lc 17,1).
Il rispetto della salute
2288 La
vita e la salute fisica sono beni preziosi donati da Dio. Dobbiamo averne
ragionevolmente cura, tenendo conto delle necessità altrui e del bene
comune. La cura della salute dei cittadini richiede l'apporto della
società perché si abbiano condizioni d'esistenza che permettano di crescere
e di raggiungere la maturità: cibo e indumenti, abitazione, assistenza
sanitaria, insegnamento di base, lavoro, previdenza sociale.
2289 Se
la morale richiama al rispetto della vita corporea, non ne fa tuttavia
un valore assoluto. Essa si oppone ad una concezione neo-pagana, che tende
a promuovere il culto del corpo, a sacrificargli tutto, a idolatrare
la perfezione fisica e il successo sportivo. A motivo della scelta selettiva
che tale concezione opera tra i forti e i deboli, essa può portare alla
perversione dei rapporti umani.
2290 La
virtù della temperanza dispone ad evitare ogni sorta di
eccessi, l'abuso dei cibi, dell'alcool, del tabacco e dei medicinali.
Coloro che, in stato di ubriachezza o per uno
smodato gusto della velocità, mettono in pericolo l'incolumità altrui
e la propria sulle strade, in mare, o in volo, si rendono gravemente colpevoli.
2291 L'uso della droga causa gravissimi danni alla salute
e alla vita umana. Esclusi i casi di prescrizioni strettamente
terapeutiche, costituisce una colpa grave. La produzione clandestina
di droghe e il loro traffico sono pratiche scandalose; costituiscono una
cooperazione diretta, poiché spingono a pratiche gravemente contrarie
alla legge morale.
Il rispetto della persona e la ricerca scientifica
2292 Le
sperimentazioni scientifiche, mediche o psicologiche, sulle persone o
sui gruppi umani, possono concorrere alla guarigione dei malati e al progresso
della salute pubblica.
2293 La
ricerca scientifica di base e anche la ricerca
applicata costituiscono un'espressione significativa della signoria dell'uomo
sulla creazione. La scienza e la tecnica sono preziose risorse quando
vengono messe al servizio dell'uomo e ne promuovono lo sviluppo
integrale a beneficio di tutti; non possono tuttavia, da sole, indicare
il senso dell'esistenza e del progresso umano. La scienza e la tecnica
sono ordinate all'uomo, dal quale traggono origine e sviluppo; esse, quindi,
trovano nella persona e nei suoi valori morali l'indicazione del loro
fine e la coscienza dei loro limiti.
2294 È illusorio
rivendicare la neutralità morale della ricerca scientifica e delle sue
applicazioni. D'altra parte, i criteri orientativi non
possono essere dedotti né dalla semplice efficacia tecnica, né dall'utilità
che può derivarne per gli uni a scapito degli altri, né, peggio ancora,
dalle ideologie dominanti. La scienza e la tecnica richiedono,
per il loro stesso significato intrinseco, l'incondizionato rispetto dei
criteri fondamentali della moralità; devono essere al servizio della persona
umana, dei suoi inalienabili diritti, del suo bene vero e integrale, in
conformità al progetto e alla volontà di Dio.
2295 Le
ricerche o sperimentazioni sull'essere umano non possono legittimare atti
in se stessi contrari alla dignità delle persone e alla legge morale.
L'eventuale consenso dei soggetti non giustifica simili atti. La sperimentazione
sull'essere umano non è moralmente legittima se fa correre rischi sproporzionati
o evitabili per la vita o l'integrità fisica e psichica dei soggetti.
La sperimentazione sugli esseri umani non è conforme alla dignità della
persona se, oltre tutto, viene fatta senza il
consenso esplicito del soggetto o dei suoi aventi diritto.
2296 Il
trapianto di organi è conforme alla legge
morale se i danni e i rischi fisici e psichici in cui incorre il donatore
sono proporzionati al bene che si cerca per il destinatario. La donazione
di organi dopo la morte è un atto nobile e meritorio ed è da
incoraggiare come manifestazione di generosa solidarietà. Non è moralmente
accettabile se il donatore o i suoi aventi diritto non vi hanno dato il
loro esplicito consenso. È inoltre moralmente inammissibile provocare
direttamente la mutilazione invalidante o la morte di un essere umano,
sia pure per ritardare il decesso di altre persone.
Il rispetto dell'integrità corporea
2297 I
rapimenti e la presa di ostaggi fanno
regnare il terrore e, con la minaccia, esercitano intollerabili pressioni
sulle vittime. Essi sono moralmente illeciti. Il terrorismo minaccia,
ferisce e uccide senza discriminazione; esso è gravemente contrario alla
giustizia e alla carità. La tortura, che si serve
della violenza fisica o morale per strappare confessioni, per punire i
colpevoli, per spaventare gli oppositori, per soddisfare l'odio, è contraria
al rispetto della persona e della dignità umana. Al di fuori di
prescrizioni mediche di carattere strettamente terapeutico, le amputazioni,
mutilazioni o sterilizzazioni direttamente volontarie praticate
a persone innocenti sono contrarie alla legge morale. (198)
2298 Nei
tempi passati, da parte delle autorità legittime si è fatto comunemente
ricorso a pratiche crudeli per salvaguardare la legge e l'ordine, spesso
senza protesta dei Pastori della Chiesa, i quali nei loro propri tribunali
hanno essi stessi adottato le prescrizioni del diritto romano sulla tortura.
Accanto a tali fatti deplorevoli, però, la Chiesa ha sempre insegnato
il dovere della clemenza e della misericordia; ha vietato al clero di
versare il sangue. Nei tempi recenti è diventato evidente che tali pratiche
crudeli non erano né necessarie per l'ordine pubblico, né conformi ai
legittimi diritti della persona umana. Al contrario, esse portano alle
peggiori degradazioni. Ci si deve adoperare per la loro abolizione. Bisogna
pregare per le vittime e per i loro carnefici.
Il rispetto dei morti
2299 Ai
moribondi saranno prestate attenzioni e cure per aiutarli a vivere i loro
ultimi momenti con dignità e pace. Saranno sostenuti dalla preghiera dei
loro congiunti. Costoro si faranno premura affinché i malati ricevano
in tempo opportuno i sacramenti che preparano all'incontro con il Dio
vivente.
2300 I
corpi dei defunti devono essere trattati con rispetto e carità nella fede
e nella speranza della risurrezione. La sepoltura dei morti è un'opera
di misericordia corporale; (199) rende onore ai figli di Dio, templi dello
Spirito Santo.
2301 L'autopsia
dei cadaveri può essere moralmente ammessa per motivi di
inchiesta legale o di ricerca scientifica. Il dono gratuito di
organi dopo la morte è legittimo e può essere meritorio. La Chiesa
permette la cremazione, se tale scelta non mette in questione la fede
nella risurrezione dei corpi. (200)
III. La
difesa della pace
La pace
2302 Richiamando
il comandamento: « Non uccidere » (Mt
5,21), nostro Signore chiede la pace del cuore e denuncia l'immoralità
dell'ira omicida e dell'odio. L'ira è un desiderio di vendetta.
« Desiderare la vendetta per il male di chi va punito è illecito »; ma
è lodevole imporre una riparazione « al fine di correggere i vizi e di
conservare il bene della giustizia ». (201) Se l'ira
si spinge fino al proposito di uccidere il prossimo o di ferirlo in modo
brutale, si oppone gravemente alla carità; è un peccato mortale.
Il Signore dice: « Chiunque si adira contro il proprio fratello, sarà
sottoposto a giudizio » (Mt 5,22).
2303 L'odio
volontario è contrario alla carità. L'odio del prossimo è un peccato
quando l'uomo vuole deliberatamente per lui il male. L'odio del prossimo
è un peccato grave quando deliberatamente si desidera per lui un grave
danno. « Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri
persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste... » (Mt 5,44-45).
2304 Il
rispetto e lo sviluppo della vita umana richiedono la pace. La
pace non è la semplice assenza della guerra e non può ridursi ad assicurare
l'equilibrio delle forze contrastanti. La pace non si può ottenere sulla
terra senza la tutela dei beni delle persone, la libera comunicazione
tra gli esseri umani, il rispetto della dignità delle persone e dei popoli,
l'assidua pratica della fratellanza. È la « tranquillità dell'ordine ».
(202) È « frutto della giustizia » (Is
32,17) ed effetto della carità. (203)
2305 La
pace terrena è immagine e frutto della pace di Cristo, il « Principe
della pace » (Is 9,5) messianica.
Con il sangue della sua croce, egli ha distrutto in se stesso l'inimicizia,
(204) ha riconciliato gli uomini con Dio e ha fatto della sua Chiesa il
sacramento dell'unità del genere umano e della sua unione con Dio. (205)
« Egli è la nostra pace » (Ef 2,14).
E proclama: « Beati gli operatori di pace » (Mt
5,9).
2306 Coloro
che, per la salvaguardia dei diritti dell'uomo,
rinunciano all'azione violenta e cruenta e ricorrono a mezzi di difesa
che sono alla portata dei più deboli, rendono testimonianza alla carità
evangelica, purché ciò si faccia senza pregiudizio per i diritti e i doveri
degli altri uomini e delle società. Essi legittimamente attestano la gravità
dei rischi fisici e morali del ricorso alla violenza, che causa rovine
e morti. (206)
Evitare la guerra
2307 Il
quinto comandamento proibisce la distruzione volontaria della vita umana.
A causa dei mali e delle ingiustizie che ogni guerra provoca, la Chiesa
con insistenza esorta tutti a pregare e ad operare perché la bontà divina
ci liberi dall'antica schiavitù della guerra. (207)
2308 Tutti
i cittadini e tutti i governanti sono tenuti ad
adoperarsi per evitare le guerre. « Fintantoché esisterà il pericolo della
guerra e non ci sarà un'autorità internazionale competente, munita di
forze efficaci, una volta esaurite tutte le possibilità di un pacifico
accomodamento, non si potrà negare ai governi il diritto di una legittima
difesa ». (208)
2309 Si
devono considerare con rigore le strette condizioni che giustificano una
legittima difesa con la forza militare. Tale decisione, per la
sua gravità, è sottomessa a rigorose condizioni di legittimità morale.
Occorre contemporaneamente:
- che il danno causato dall'aggressore
alla nazione o alla comunità delle nazioni sia durevole, grave e certo;
- che tutti gli altri mezzi
per porvi fine si siano rivelati impraticabili o inefficaci;
- che ci siano fondate condizioni
di successo;
- che il ricorso alle armi non provochi
mali e disordini più gravi del male da eliminare. Nella valutazione di questa condizione ha un grandissimo
peso la potenza dei moderni mezzi di distruzione.
Questi sono gli elementi tradizionali elencati nella
dottrina detta della « guerra giusta ». La valutazione di tali condizioni
di legittimità morale spetta al giudizio prudente di coloro
che hanno la responsabilità del bene comune.
2310 I
pubblici poteri, in questo caso, hanno il diritto e il dovere di imporre
ai cittadini gli obblighi necessari alla difesa nazionale. Coloro
che si dedicano al servizio della patria nella vita militare
sono servitori della sicurezza e della libertà dei popoli. Se
rettamente adempiono il loro dovere, concorrono veramente al bene comune
della nazione e al mantenimento della pace. (209)
2311 I
pubblici poteri provvederanno equamente al caso di coloro che, per motivi
di coscienza, ricusano l'uso delle armi; essi sono nondimeno tenuti a
prestare qualche altra forma di servizio alla comunità umana. (210)
2312 La
Chiesa e la ragione umana dichiarano la permanente validità della legge
morale durante i conflitti armati. « Né per il fatto
che una guerra è ormai disgraziatamente scoppiata, diventa per
questo lecita ogni cosa tra le parti in conflitto ». (211)
2313 Si
devono rispettare e trattare con umanità i non-combattenti, i soldati
feriti e i prigionieri. Le azioni manifestamente contrarie al diritto
delle genti e ai suoi principi universali, non diversamente dalle disposizioni
che le impongono, sono crimini. Non basta un'obbedienza cieca a scusare
coloro che vi si sottomettono. Così lo sterminio di un popolo, di una
nazione o di una minoranza etnica deve essere condannato come peccato
mortale. Si è moralmente in obbligo di far resistenza agli ordini che
comandano un « genocidio ».
2314 «
Ogni atto di guerra che indiscriminatamente mira alla distruzione di intere città o di vaste regioni e dei loro abitanti, è delitto
contro Dio e contro la stessa umanità e con fermezza e senza esitazione
deve essere condannato ». (212) Un rischio della guerra moderna è di offrire
l'occasione di commettere tali crimini a chi detiene armi scientifiche,
in particolare atomiche, biologiche o chimiche.
2315 L'accumulo
delle armi sembra a molti un modo paradossale di dissuadere dalla
guerra eventuali avversari. Costoro vedono in esso
il più efficace dei mezzi atti ad assicurare la pace tra le nazioni. Riguardo
a tale mezzo di dissuasione vanno fatte severe riserve morali. La corsa
agli armamenti non assicura la pace. Lungi dall'eliminare le cause
di guerra, rischia di aggravarle. L'impiego di ricchezze enormi nella
preparazione di armi sempre nuove impedisce di
soccorrere le popolazioni indigenti; (213) ostacola lo sviluppo dei popoli.
L'armarsi ad oltranza moltiplica le cause
di conflitti ed aumenta il rischio del loro propagarsi.
2316 La
produzione e il commercio delle armi toccano
il bene comune delle nazioni e della comunità internazionale. Le autorità
pubbliche hanno pertanto il diritto e il dovere di regolamentarli.
La ricerca di interessi privati o collettivi
a breve termine non può legittimare imprese che fomentano la violenza
e i conflitti tra le nazioni e che compromettono l'ordine giuridico internazionale.
2317 Le
ingiustizie, gli eccessivi squilibri di carattere economico o sociale,
l'invidia, la diffidenza e l'orgoglio che dannosamente imperversano tra
gli uomini e le nazioni, minacciano incessantemente la pace e causano
le guerre. Tutto quanto si fa per eliminare questi
disordini contribuisce a costruire la pace e ad evitare la guerra:
« Gli uomini, in quanto peccatori,
sono e saranno sempre sotto la minaccia della guerra fino alla venuta
di Cristo; ma, in quanto riescono, uniti nell'amore, a vincere il peccato,
essi vincono anche la violenza, fino alla realizzazione di quella parola
divina: "Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci;
un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno
più nell'arte della guerra" (Is
2,4) ». (214)
In sintesi
2318 Dio
« ha in mano l'anima di ogni vivente e il soffio di ogni carne umana » (Gb 12,10).
2319 Ogni
vita umana, dal momento del concepimento fino alla morte,
è sacra, perché la persona umana è stata voluta per se stessa ad immagine
e somiglianza del Dio vivente e santo.
2320 L'uccisione
di un essere umano è gravemente contraria alla dignità della persona e
alla santità del Creatore.
2321 La
proibizione dell'omicidio non abroga il diritto di togliere, ad un ingiusto
aggressore, la possibilità di nuocere. La legittima difesa è un dovere
grave per chi ha la responsabilità della vita altrui o del bene comune.
2322 Fin
dal concepimento il bambino ha diritto alla vita. L'aborto diretto, cioè voluto come un fine o come un mezzo, è una pratica « vergognosa », (215) gravemente contraria
alla legge morale. La Chiesa condanna con la pena canonica di scomunica
questo delitto contro la vita umana.
2323 Dal
momento che deve essere trattato come una persona
fin dal concepimento, l'embrione deve essere difeso nella sua integrità,
curato e guarito come ogni altro essere umano.
2324 L'eutanasia
volontaria, qualunque ne siano le forme e i motivi, costituisce
un omicidio. È gravemente contraria alla dignità della persona umana e
al rispetto del Dio vivente, suo Creatore.
2325 Il
suicidio è gravemente contrario alla giustizia, alla speranza e alla carità.
È proibito dal quinto comandamento.
2326 Lo
scandalo costituisce una colpa grave quando chi lo provoca con azione
o con omissione deliberatamente spinge altri a peccare gravemente.
2327 Si
deve fare tutto ciò che è ragionevolmente possibile per evitare la guerra,
dati i mali e le ingiustizie di cui è causa. La Chiesa prega: « Dalla fame, dalla peste e dalla guerra liberaci,
Signore ».
2328 La
Chiesa e la ragione umana dichiarano la permanente validità della legge
morale durante i conflitti armati. Le pratiche contrarie al diritto delle
genti e ai suoi principi universali, deliberatamente messe in atto, sono
crimini.
2329 La
corsa agli armamenti è una delle piaghe più gravi dell'umanità e danneggia
in modo intollerabile i poveri.
(216)
2330 «
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio »
(Mt 5,9).
(168) Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae, Introductio, 5: AAS 80 (1988)
76-77.
(169) Cf Gn 4,8-12.
(170) Cf Lv 17,14.
(171) Cf Mt 5,22-26.38-39.
(172) Cf Mt 5,44.
(173) Cf Mt 26,52.
(174) San Tommaso d'Aquino, Summa theologiae, II-II,
q. 64, a. 7, c: Ed.
Leon. 9, 74.
(175) San Tommaso d'Aquino,
Summa theologiae, II-II, q. 64, a. 7, c: Ed. Leon.
9, 74.
(176) San Tommaso d'Aquino,
Summa theologiae, II-II, q. 64, a. 7, c: Ed. Leon.
9, 74.
(177) Giovanni Paolo II, Lett.
enc. Evangelium vitae, 56: AAS 87 (1995) 464.
(178) Cf Gn 4, 10.
(179) Cf
Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium
et spes, 51: AAS 58 (1966) 1072.
(180) Cf Am 8,4-10.
(181) Cf Congregazione per
la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae, 1, 1: AAS
80 (1988) 79.
(182) Didaché
2, 2: SC 248, 148 (Funk 1, 8); cf Lettera dello Pseudo Barnaba
19, 5: SC 172, 202 (Funk 1, 90); Lettera
a Diogneto 5, 6: SC 33, 62 (Funk
1, 398); Tertulliano, Apologeticum,
9, 8: CCL 1, 103 (PL 1, 371-372).
(183) Concilio
Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 51: AAS 58 (1966) 1072.
(184) CIC canone 1398.
(185) CIC canone 1314.
(186) Cf CIC canoni 1323-1324.
(187) Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae,
3: AAS 80 (1988) 98-99.
(188) Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae, 3: AAS 80 (1988) 99.
(189) Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae, 1, 2: AAS 80 (1988) 79-80.
(190) Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae, 1, 3: AAS 80 (1988) 80-81.
(191) Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae, 1, 5: AAS 80 (1988) 83.
(192) Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae, 1, 6: AAS 80 (1988) 85.
(193) Cf Sacra Congregazione
per la Dottrina della Fede, Dich. Iura et bona: AAS 72 (1980) 542-552.
(194) Cf 1 Cor 8,10-13.
(195) Cf Mt 7,15.
(196) Pio XII, Messaggio radiofonico
(1o giugno 1941): AAS 33 (1941) 197.
(197) Cf Ef 6,4; Col 3,21.
(198) Cf Pio XI, Lett. enc. Casti connubii: DS 3722-3723.
(199) Cf Tb 1,16-18.
(200) Cf CIC canone 1176,
§ 3.
(201) San Tommaso d'Aquino, Summa theologiae, II-II,
q. 158, a. 1, ad 3: Ed.
Leon. 10,
273.
(202) Sant'Agostino, De
civitate Dei, 19,
13: CSEL 402, 395 (PL 41, 640).
(203) Cf Concilio Vaticano
II, Cost. past. Gaudium et spes, 78: AAS 58 (1966) 1101.
(204) Cf Ef 2,16; Col
1,20-22.
(205) Cf Concilio Vaticano
II, Cost. dogm. Lumen gentium, 1: AAS 57 (1965) 5.
(206) Cf
Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium
et spes, 78: AAS 58 (1966) 1101-1102.
(207) Cf
Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium
et spes, 81: AAS 58 (1966) 1105.
(208) Concilio
Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 79: AAS 58 (1966) 1103.
(209) Cf
Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium
et spes, 79: AAS 58 (1966) 1103.
(210) Cf
Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium
et spes, 79: AAS 58 (1966) 1103.
(211) Concilio
Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 79: AAS 58 (1966) 1103.
(212) Concilio
Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 80: AAS 58 (1966) 1104.
(213) Cf Paolo VI, Lett. enc. Populorum progressio, 53: AAS 59 (1967) 283.
(214) Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium
et spes, 78: AAS
58 (1966) 1102.
(215) Cf Concilio Vaticano
II, Cost. past. Gaudium et spes, 27: AAS 58 (1966) 1048.
(216) Cf
Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 81: AAS 58 (1966) 1105.
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