|
ARTICOLO 2
LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA SOCIALE
I. L'autorità
1897 «
La convivenza fra gli esseri umani non può essere ordinata e feconda se
in essa non è presente un'autorità legittima che assicuri l'ordine
e contribuisca all'attuazione del bene comune in grado sufficiente ».
(146) Si chiama « autorità » il titolo in forza del quale persone o istituzioni
promulgano leggi e danno ordini a degli uomini e si aspettano obbedienza
da parte loro.
1898 Ogni
comunità umana ha bisogno di un'autorità che la regga.
(147) Tale autorità trova il proprio fondamento nella natura umana. È
necessaria all'unità della comunità civica. Suo compito è quello di assicurare,
per quanto possibile, il bene comune della società.
1899 L'autorità,
esigita dall'ordine morale, viene da Dio: «
Ciascuno sia sottomesso alle autorità costituite; poiché non c'è autorità
se non da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Quindi
chi si oppone all'autorità, si oppone all'ordine stabilito da Dio. E quelli
che si oppongono si attireranno addosso la condanna
» (Rm 13,1-2). (148)
1900 Il
dovere di obbedienza impone a tutti di tributare
all'autorità gli onori che ad essa sono dovuti e di circondare di rispetto
e, secondo il loro merito, di gratitudine e benevolenza le persone che
ne esercitano l'ufficio. Alla penna del Papa san Clemente di Roma è dovuta la più antica preghiera della Chiesa per l'autorità
politica: (149)
« O Signore, dona loro salute, pace, concordia, costanza,
affinché possano esercitare, senza ostacolo, il potere sovrano che loro
hai conferito. Sei tu, o Signore, re celeste
dei secoli, che doni ai figli degli uomini la gloria, l'onore, il potere
sulla terra. Perciò dirigi tu, o Signore, le
loro decisioni a fare ciò che è bello e che ti è gradito; e così possano
esercitare il potere, che tu hai loro conferito, con religiosità, con
pace, con clemenza, e siano degni della tua misericordia ». (150)
1901 Se
l'autorità rimanda ad un ordine prestabilito da Dio, « la determinazione
dei regimi politici e la designazione dei governanti sono lasciate alla
libera decisione dei cittadini ». (151) La diversità dei regimi politici
è moralmente ammissibile, purché essi concorrano al bene legittimo delle
comunità che li adottano. I regimi la cui natura è contraria alla legge
naturale, all'ordine pubblico e ai fondamentali diritti delle persone,
non possono realizzare il bene comune delle nazioni alle quali essi si
sono imposti.
1902 L'autorità
non trae da se stessa la propria legittimità morale. Non deve comportarsi
dispoticamente, ma operare per il bene comune come « forza morale che
si appoggia sulla libertà e sulla coscienza del dovere e del compito assunto
»: (152)
« La legislazione umana non riveste il carattere di
legge se non nella misura in cui si conforma alla retta ragione; da
ciò è evidente che essa trae la sua forza dalla Legge eterna. Nella
misura in cui si allontana dalla ragione, la si
deve dichiarare ingiusta, perché non realizza il concetto di legge:
è piuttosto una forma di violenza ». (153)
1903 L'autorità
è esercitata legittimamente soltanto se ricerca il bene comune del gruppo
considerato e se, per conseguirlo, usa mezzi moralmente leciti. Se accade che i governanti emanino leggi ingiuste o prendano
misure contrarie all'ordine morale, tali disposizioni non sono obbliganti
per le coscienze. « In tal caso, anzi, chiaramente l'autorità cessa di essere tale e degenera in sopruso ». (154)
1904 «
È preferibile che ogni potere sia bilanciato da altri poteri e da altre
sfere di competenza, che lo mantengano nel giusto limite. È,
questo, il principio dello "Stato di diritto", nel quale
è sovrana la legge, e non la volontà arbitraria degli uomini ». (155)
II. Il bene
comune
1905 In
conformità alla natura sociale dell'uomo, il bene di ciascuno è necessariamente
in rapporto con il bene comune. Questo non può essere definito che in relazione alla persona umana:
« Non vivete isolati, ripiegandovi su voi stessi,
come se già foste confermati nella giustizia; invece riunitevi insieme,
per ricercare ciò che giova al bene di tutti ». (156)
1906 Per
bene comune si deve intendere « l'insieme di quelle condizioni della vita
sociale che permettono ai gruppi, come ai singoli membri, di raggiungere
la propria perfezione più pienamente e più speditamente ». (157) Il bene
comune interessa la vita di tutti. Esige la prudenza da parte di ciascuno
e più ancora da parte di coloro che esercitano
l'ufficio dell'autorità. Esso comporta tre elementi essenziali:
1907 In
primo luogo, esso suppone il rispetto della persona in
quanto tale. In nome del bene comune, i pubblici poteri sono tenuti
a rispettare i diritti fondamentali ed inalienabili della persona umana.
La società ha il dovere di permettere a ciascuno dei suoi membri di realizzare la propria vocazione. In particolare, il bene
comune consiste nelle condizioni d'esercizio delle libertà naturali che
sono indispensabili al pieno sviluppo della vocazione umana: tali
il diritto « alla possibilità di agire secondo il retto dettato
della propria coscienza, alla salvaguardia della vita privata e alla giusta
libertà anche in campo religioso ». (158)
1908 In
secondo luogo, il bene comune richiede il benessere sociale e lo
sviluppo del gruppo stesso. Lo sviluppo è la sintesi di tutti i
doveri sociali. Certo, spetta all'autorità farsi arbitra,
in nome del bene comune, fra i diversi interessi particolari. Essa però
deve rendere accessibile a ciascuno ciò di cui ha bisogno per condurre
una vita veramente umana: vitto, vestito, salute, lavoro, educazione e
cultura, informazione conveniente, diritto a fondare una famiglia, ecc.
(159)
1909 Il
bene comune implica infine la pace, cioè
la stabilità e la sicurezza di un ordine giusto. Suppone quindi che l'autorità
garantisca, con mezzi onesti, la sicurezza della società e quella
dei suoi membri. Esso fonda il diritto alla legittima difesa personale
e collettiva.
1910 Se
ogni comunità umana possiede un bene comune che
le consente di riconoscersi come tale, è nella comunità politica che
si trova la sua realizzazione più completa. È compito dello Stato difendere
e promuovere il bene comune della società civile, dei cittadini e dei
corpi intermedi.
1911 I
legami di mutua dipendenza tra gli uomini s'intensificano. A poco a poco
si estendono a tutta la terra. L'unità della famiglia umana, la quale
riunisce esseri che godono di una eguale dignità
naturale, implica un bene comune universale. Questo richiede un'organizzazione
della comunità delle nazioni capace di « provvedere ai diversi bisogni
degli uomini, tanto nel campo della vita sociale, cui appartengono l'alimentazione,
la salute, l'educazione [...], quanto in alcune circostanze particolari
che sorgono qua e là, come possono essere [...]
la necessità di soccorrere le angustie dei profughi,
o anche di aiutare gli emigrati e le loro famiglie ». (160)
1912 Il
bene comune è sempre orientato verso il progresso delle persone: « Nell'ordinare
le cose ci si deve adeguare all'ordine delle persone e non il contrario
». (161) Tale ordine ha come fondamento la verità,
si edifica nella giustizia, è vivificato dall'amore.
III.
Responsabilità e partecipazione
1913 La
partecipazione è l'impegno volontario e generoso della persona negli scambi
sociali. È necessario che tutti, ciascuno secondo
il posto che occupa e il ruolo che ricopre, partecipino a promuovere il
bene comune. Questo dovere è inerente alla dignità della persona umana.
1914 La
partecipazione si realizza innanzi tutto con il farsi carico dei settori
dei quali l'uomo si assume la responsabilità personale: attraverso
la premura con cui si dedica all'educazione della propria famiglia, mediante
la coscienza con cui attende al proprio lavoro, egli partecipa al bene
altrui e della società. (162)
1915 I
cittadini, per quanto è possibile, devono prendere parte attiva alla vita
pubblica. Le modalità di tale partecipazione
possono variare da un paese all'altro, da una cultura all'altra. « È da
lodarsi il modo di agire di quelle nazioni nelle quali la maggioranza
dei cittadini è fatta partecipe della gestione della cosa pubblica in
un clima di vera libertà ». (163)
1916 La
partecipazione di tutti all'attuazione del bene comune implica, come ogni
dovere etico, una conversione incessantemente rinnovata delle parti
sociali. La frode e altri sotterfugi mediante i quali alcuni si sottraggono
alle imposizioni della legge e alle prescrizioni del dovere sociale, vanno
condannati con fermezza, perché incompatibili con le esigenze della giustizia.
Ci si deve occupare del progresso delle istituzioni che servono a migliorare
le condizioni di vita degli uomini. (164)
1917 Spetta
a coloro che sono investiti di autorità consolidare
i valori che attirano la fiducia dei membri del gruppo e li stimolano
a mettersi al servizio dei loro simili. La partecipazione ha inizio dall'educazione
e dalla cultura. « Legittimamente si può pensare che il futuro dell'umanità
sia riposto nelle mani di coloro che sono capaci
di trasmettere alle generazioni di domani ragioni di vita e di speranza
». (165)
In sintesi
1918 «
Non c'è autorità se non da Dio e quelle che esistono sono stabilite
da Dio » (Rm 13,1).
1919 Ogni comunità umana ha bisogno di un'autorità per conservarsi e svilupparsi.
1920 «
La comunità politica e l'autorità pubblica hanno il loro fondamento nella
natura umana e perciò appartengono all'ordine stabilito da Dio ». (166)
1921 L'autorità
è esercitata in modo legittimo se si dedica al conseguimento del bene
comune della società. Per raggiungerlo, deve usare mezzi moralmente accettabili.
1922 La
diversità dei regimi politici è legittima, a condizione che essi concorrano al bene della comunità.
1923 L'autorità
politica deve essere esercitata entro i limiti dell'ordine morale e garantire
le condizioni d'esercizio della libertà.
1924 Il
bene comune comprende « l'insieme di quelle condizioni della vita sociale
che permettono ai gruppi, come ai singoli membri, di raggiungere la propria
perfezione più pienamente e più speditamente ». (167)
1925 Il
bene comune comporta tre elementi essenziali: il rispetto e la promozione dei diritti fondamentali della persona; la prosperità
o lo sviluppo dei beni spirituali e temporali della società; la pace e
la sicurezza del gruppo e dei suoi membri.
1926 La
dignità della persona umana implica la ricerca del bene comune. Ciascuno
ha il dovere di adoperarsi per suscitare e sostenere istituzioni che servano a migliorare le condizioni di vita degli uomini.
1927 È
compito dello Stato difendere e promuovere il bene comune della società
civile. Il bene comune dell'intera famiglia umana richiede un'organizzazione
della società internazionale.
(146) Giovanni XXIII, Lett.
enc. Pacem in terris, 46: AAS 55 (1963) 269.
(147) Cf
Leone XIII, Lett. enc. Diuturnum illud: Leonis XIII Acta 2, 271; Id., Lett. enc. Immortale Dei: Leonis XIII Acta
5, 120.
(148) Cf 1 Pt 2,13-17.
(149) Cf già 1 Tm 2,1-2.
(150) San Clemente Romano, Epistula
ad Corinthios, 61, 1-2: SC 167, 198-200
(Funk 1, 178-180).
(151) Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 74: AAS 58 (1966) 1096.
(152) Concilio Vaticano II, Cost. past.
Gaudium et spes, 74: AAS 58 (1966) 1096.
(153) San Tommaso d'Aquino,
Summa theologiae, I-II, q. 93, a. 3, ad 2: Ed. Leon. 7, 164.
(154) Giovanni XXIII, Lett.
enc. Pacem
in terris, 51: AAS 55 (1963) 271.
(155) Giovanni Paolo II, Lett.
enc. Centesimus
annus, 44: AAS 83 (1991) 848.
(156) Lettera dello Pseudo
Barnaba, 4. 10: SC 172, 100-102 (Funk 1,
48).
(157) Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 26: AAS 58 (1966) 1046;
cf Ibid., 74:
AAS 58 (1966) 1096.
(158) Concilio Vaticano II, Cost. past.
Gaudium et spes,
26: AAS 58 (1966) 1046.
(159) Cf Concilio Vaticano
II, Cost. past. Gaudium et spes, 26: AAS 58 (1966) 1046.
(160) Concilio Vaticano II, Cost. past.
Gaudium et spes,
84: AAS 58 (1966) 1107.
(161) Concilio Vaticano II, Cost. past.
Gaudium et spes,
26: AAS 58 (1966) 1047.
(162) Cf Giovanni Paolo
II, Lett. enc. Centesimus annus,
43: AAS 83 (1991) 847.
(163) Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 31: AAS 58 (1966) 1050.
(164) Cf Concilio Vaticano
II, Cost. past. Gaudium
et spes, 30: AAS
58 (1966) 1049.
(165) Concilio Vaticano II, Cost. past.
Gaudium et spes,
31: AAS 58 (1966) 1050.
(166) Concilio Vaticano II, Cost. past.
Gaudium et spes,
74: AAS 58 (1966) 1096.
(167) Concilio Vaticano II, Cost. past.
Gaudium et spes,
26: AAS 58 (1966) 1046.
|