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Paragrafo 4
I FEDELI - GERARCHIA,
LAICI, VITA CONSACRATA
871 «
I fedeli sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante
il Battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel
modo loro proprio della funzione sacerdotale, profetica e regale
di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione propria di
ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel
mondo ». (391)
872 «
Fra tutti i fedeli, in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste
una vera uguaglianza nella dignità e nell'agire, e per tale uguaglianza
tutti cooperano all'edificazione del corpo di Cristo, secondo la condizione
e i compiti propri di ciascuno ». (392)
873 Le
differenze stesse che il Signore ha voluto stabilire fra le membra del
suo corpo sono in funzione della sua unità e della sua missione.
Infatti « c'è nella Chiesa diversità di ministeri,
ma unità di missione. Gli Apostoli e i loro successori hanno avuto da
Cristo l'ufficio di insegnare, santificare, reggere in suo nome e con
la sua autorità. Ma i laici, resi partecipi dell'ufficio sacerdotale,
profetico e regale di Cristo, nella missione di tutto il popolo di Dio
assolvono compiti propri nella Chiesa e nel mondo ». (393) Infine
dai ministri sacri e dai laici « provengono fedeli i quali, con la professione
dei consigli evangelici [...], in modo speciale sono consacrati a Dio
e danno incremento alla missione salvifica della Chiesa ». (394)
I. La
costituzione gerarchica della Chiesa
Perché il ministero ecclesiale?
874 È
Cristo stesso l'origine del ministero nella Chiesa. Egli l'ha
istituita, le ha dato autorità e missione, orientamento e fine:
« Cristo Signore, per pascere e sempre più accrescere
il popolo di Dio, ha istituito nella sua Chiesa vari ministeri, che
tendono al bene di tutto il corpo. I ministri infatti, che sono dotati di sacra potestà, sono a servizio
dei loro fratelli, perché tutti coloro che appartengono al popolo di
Dio [...] arrivino alla salvezza ». (395)
875 «
E come potranno credere, senza averne sentito parlare? E come potranno
sentirne parlare senza uno che lo annunzi? E
come lo annunzieranno, senza essere prima inviati? » (Rm
10,14-15). Nessuno, né individuo né comunità, può annunziare a se
stesso il Vangelo. « La fede dipende [...] dalla
predicazione » (Rm 10,17). Nessuno può darsi da sé il mandato
e la missione di annunziare il Vangelo. L'inviato del Signore parla e
agisce non per autorità propria, ma in forza dell'autorità di Cristo;
non come membro della comunità, ma parlando ad essa
in nome di Cristo. Nessuno può conferire a se stesso
la grazia, essa deve essere data e offerta. Ciò suppone che vi
siano ministri della grazia, autorizzati e abilitati da Cristo. Da lui
i Vescovi e i presbiteri ricevono la missione e la facoltà (la « sacra
potestà ») di agire in persona di Cristo Capo, i diaconi
la forza di servire il popolo di Dio nella « diaconia » della liturgia,
della parola e della carità, in comunione con il Vescovo e il suo presbiterio.
La tradizione della Chiesa chiama « sacramento » questo ministero, attraverso
il quale gli inviati di Cristo compiono e danno per dono di Dio quello
che da se stessi non possono né compiere né dare. Il ministero
della Chiesa viene conferito mediante uno specifico
sacramento.
876 Alla
natura sacramentale del ministero ecclesiale è intrinsecamente legato
il carattere di servizio. I ministri, infatti, in
quanto dipendono interamente da Cristo, il quale conferisce missione
e autorità, sono veramente « servi di Cristo » (Rm
1,1), ad immagine di lui che ha assunto liberamente per noi « la condizione
di servo » (Fil 2,7). Poiché la parola e la grazia di cui
sono i ministri non sono loro, ma di Cristo che le ha loro affidate per
gli altri, essi si faranno liberamente servi di tutti. (396)
877 Allo
stesso modo, è proprio della natura sacramentale del ministero ecclesiale
avere un carattere collegiale. Infatti
il Signore Gesù, fin dall'inizio del suo ministero, istituì i Dodici,
che « furono ad un tempo il seme del nuovo Israele e l'origine della sacra
gerarchia ». (397) Scelti insieme, sono anche mandati insieme, e
la loro unione fraterna sarà al servizio della comunione fraterna di tutti
i fedeli; essa sarà come un riflesso e una testimonianza della comunione
delle Persone divine. (398) Per questo ogni Vescovo esercita il suo
ministero in seno al Collegio episcopale, in comunione col Vescovo di
Roma, Successore di san Pietro e capo del Collegio; i sacerdoti esercitano
il loro ministero in seno al presbiterio della diocesi, sotto la direzione
del loro Vescovo.
878 Infine
è proprio della natura sacramentale del ministero ecclesiale avere un
carattere personale. Se i ministri di
Cristo agiscono in comunione, agiscono però sempre anche in maniera personale.
Ognuno è chiamato personalmente: « Tu seguimi
» (Gv 21,22), (399) per essere,
nella missione comune, testimone personale, personalmente responsabile
davanti a colui che conferisce la missione, agendo
« in sua persona » e per delle persone: « Io ti battezzo nel nome del
Padre... »; « Io ti assolvo... ».
879 Pertanto
il ministero sacramentale nella Chiesa è un servizio esercitato in nome
di Cristo. Esso ha un carattere personale e una forma collegiale.
Ciò si verifica sia nei legami tra il Collegio
episcopale e il suo capo, il Successore di san Pietro, sia nel rapporto
tra la responsabilità pastorale del Vescovo per la sua Chiesa particolare
e la sollecitudine di tutto il Collegio episcopale per la Chiesa universale.
Il Collegio episcopale e il suo capo, il Papa
880 Cristo
istituì i Dodici « sotto la forma di un collegio o di un gruppo stabile,
del quale mise a capo Pietro, scelto di mezzo a loro ». (400) « Come san
Pietro e gli altri Apostoli costituirono, per istituzione del Signore,
un unico collegio apostolico, similmente il Romano Pontefice, Successore
di Pietro, e i Vescovi, successori degli Apostoli, sono tra loro uniti
». (401)
881 Del
solo Simone, al quale diede il nome di Pietro, il Signore ha fatto la
pietra della sua Chiesa. A lui ne ha affidato le chiavi; (402) l'ha costituito
pastore di tutto il gregge. (403) « Ma l'incarico di legare e di sciogliere,
che è stato dato a Pietro, risulta essere stato pure concesso al collegio
degli Apostoli, unito col suo capo ». (404) Questo ufficio
pastorale di Pietro e degli altri Apostoli costituisce uno dei fondamenti
della Chiesa; è continuato dai Vescovi sotto il primato del Papa.
882 Il
Papa, Vescovo di Roma e Successore di san Pietro, « è il perpetuo
e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei Vescovi sia della
moltitudine dei fedeli ». (405) « Infatti il
Romano Pontefice, in virtù del suo ufficio di Vicario di Cristo e di Pastore
di tutta la Chiesa, ha sulla Chiesa la potestà piena, suprema e universale,
che può sempre esercitare liberamente ». (406)
883 «
Il Collegio o Corpo dei Vescovi non ha autorità, se non
lo si concepisce insieme con il Romano Pontefice, [...] quale suo capo ». Come tale, questo
Collegio « è pure soggetto di suprema e piena potestà su tutta la Chiesa:
potestà che non può essere esercitata se non con il consenso del Romano
Pontefice ». (407)
884 «
Il Collegio dei Vescovi esercita in modo solenne la potestà sulla Chiesa
universale nel Concilio Ecumenico ». (408) « Mai si ha Concilio Ecumenico,
che come tale non sia confermato o almeno accettato dal Successore di
Pietro ». (409)
885 «
Il Collegio episcopale, in quanto composto da
molti, esprime la varietà e l'universalità del popolo di Dio; in quanto
raccolto sotto un solo capo, esprime l'unità del gregge di Cristo ». (410)
886 «
I Vescovi, singolarmente presi, sono il principio visibile e il
fondamento dell'unità nelle loro Chiese particolari ». (411) In
quanto tali « esercitano il loro pastorale governo sopra la porzione
del popolo di Dio che è stata loro affidata », (412) coadiuvati dai presbiteri
e dai diaconi. Ma, in quanto membri del Collegio
episcopale, ognuno di loro è partecipe della sollecitudine per tutte le
Chiese, (413) e la esercita innanzi tutto «reggendo bene la propria Chiesa
come porzione della Chiesa universale», contribuendo così «al bene di
tutto il corpo mistico che è pure il corpo delle Chiese». (414) Tale sollecitudine
si estenderà particolarmente ai poveri, (415) ai perseguitati per la fede,
come anche ai missionari che operano in tutta la terra.
887 Le
Chiese particolari vicine e di cultura omogenea
formano province ecclesiastiche o realtà più vaste chiamate patriarcati
o regioni. (416) I Vescovi di questi raggruppamenti possono riunirsi in
Sinodi o in Concilii provinciali. « Così pure,
le Conferenze Episcopali possono, oggi, contribuire in modo molteplice
e fecondo a che lo spirito collegiale si attui
concretamente ». (417)
L'ufficio di insegnare
888 I
Vescovi, con i presbiteri, loro cooperatori, « hanno anzitutto il dovere
di annunziare a tutti il Vangelo di Dio », (418)
secondo il comando del Signore. (419) Essi sono « gli araldi della fede,
che portano a Cristo nuovi discepoli, sono i dottori autentici » della
fede apostolica, « rivestiti dell'autorità di Cristo ». (420)
889 Per
mantenere la Chiesa nella purezza della fede trasmessa dagli Apostoli,
Cristo, che è la verità, ha voluto rendere la sua Chiesa partecipe della
propria infallibilità. Mediante il « senso soprannaturale della fede »,
il popolo di Dio « aderisce indefettibilmente alla fede », sotto la guida
del Magistero vivente della Chiesa. (421)
890 La
missione del Magistero è legata al carattere definitivo dell'Alleanza
che Dio in Cristo ha stretto con il suo popolo; deve salvaguardarlo dalle
deviazioni e dai cedimenti, e garantirgli la possibilità oggettiva di
professare senza errore l'autentica fede. Il compito pastorale del Magistero
è quindi ordinato a vigilare affinché il popolo di Dio rimanga nella verità
che libera. Per compiere questo servizio, Cristo ha dotato i Pastori del
carisma dell'infallibilità in materia di fede
e di costumi. L'esercizio di questo carisma può avere parecchie modalità.
891 «
Di questa infallibilità il Romano Pontefice,
capo del Collegio dei Vescovi, fruisce in virtù del suo ufficio, quando,
quale supremo Pastore e Dottore di tutti i fedeli, che conferma nella
fede i suoi fratelli, proclama con un atto definitivo una dottrina riguardante
la fede o la morale. [...] L'infallibilità promessa alla Chiesa risiede
pure nel Corpo episcopale, quando questi esercita il supremo Magistero
col Successore di Pietro » soprattutto in un Concilio Ecumenico. (422)
Quando la Chiesa, mediante il suo Magistero supremo, propone qualche cosa
« da credere come rivelato da Dio » (423) e come insegnamento di Cristo,
« a tali definizioni si deve aderire con l'ossequio della fede ». (424)
Tale infallibilità abbraccia l'intero deposito della rivelazione divina.
(425)
892 L'assistenza
divina è inoltre data ai successori degli Apostoli, che insegnano in comunione
con il Successore di Pietro, e, in modo speciale, al Vescovo di Roma,
Pastore di tutta la Chiesa, quando, pur senza arrivare ad una definizione
infallibile e senza pronunciarsi in « maniera definitiva », propongono,
nell'esercizio del Magistero ordinario, un insegnamento che porta ad una
migliore intelligenza della Rivelazione in materia di fede e di costumi.
A questo insegnamento ordinario i fedeli devono
« aderire col religioso ossequio dello spirito » (426) che, pur distinguendosi
dall'ossequio della fede, tuttavia ne è il prolungamento.
L'ufficio di santificare
893 Il Vescovo « è il dispensatore della grazia del supremo
sacerdozio », (427) specialmente nell'Eucaristia che egli stesso offre
o di cui assicura l'offerta mediante i presbiteri, suoi cooperatori. L'Eucaristia, infatti, è il centro della vita della
Chiesa particolare. Il Vescovo e i presbiteri santificano la Chiesa con
la loro preghiera e il loro lavoro, con il ministero della parola e dei
sacramenti. La santificano con il loro esempio, « non spadroneggiando
sulle persone » loro « affidate », ma facendosi « modelli del
gregge » (1 Pt 5,3), in modo che
« possano, insieme col gregge loro affidato, giungere alla vita eterna
». (428)
L'ufficio di governare
894 « I Vescovi reggono le Chiese particolari, come vicari
e delegati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche
con l'autorità e la sacra potestà », (429) che però dev'essere
da loro esercitata allo scopo di edificare, nello spirito di servizio
che è proprio del loro Maestro.
(430)
895 « Questa potestà, che personalmente esercitano in nome di Cristo,
è propria, ordinaria e immediata, quantunque il suo esercizio sia in definitiva
regolato dalla suprema autorità della Chiesa». (431) Ma i Vescovi non
devono essere considerati come dei vicari del Papa, la cui autorità ordinaria
e immediata su tutta la Chiesa non annulla quella dei Vescovi, ma anzi
la conferma e la difende. Tale autorità deve
esercitarsi in comunione con tutta la Chiesa sotto la guida del Papa.
896 Il
Buon Pastore sarà il modello e la « forma » dell'ufficio pastorale del
Vescovo. Cosciente delle proprie debolezze, « il Vescovo può compatire
quelli che sono nell'ignoranza o nell'errore. Non rifugga dall'ascoltare
i sudditi che cura come veri figli suoi. [...] I fedeli poi devono aderire
al Vescovo come la Chiesa a Gesù Cristo e come Gesù Cristo al Padre »:
(432)
« Obbedite tutti al Vescovo, come Gesù Cristo al Padre,
e al presbiterio come agli Apostoli; quanto ai diaconi, rispettateli
come la Legge di Dio. Nessuno compia qualche azione riguardante la Chiesa,
senza il Vescovo ». (433)
II. I fedeli
laici
897 «
Col nome di laici si intendono qui tutti i fedeli
a esclusione dei membri dell'ordine sacro e dello stato religioso riconosciuto
dalla Chiesa, i fedeli cioè, che, dopo essere stati incorporati a Cristo
col Battesimo e costituiti popolo di Dio, e nella loro misura resi partecipi
della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, per la loro
parte compiono, nella Chiesa e nel mondo, la missione propria di tutto
il popolo cristiano ». (434)
La vocazione dei laici
898 «
Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando
le cose temporali e ordinandole secondo Dio. [...] A loro quindi particolarmente
spetta illuminare e ordinare tutte le realtà temporali, alle quali essi
sono strettamente legati, in modo che sempre siano fatte secondo Cristo,
e crescano e siano di lode al Creatore e al Redentore ». (435)
899 L'iniziativa
dei cristiani laici è particolarmente necessaria quando si tratta di scoprire,
di ideare mezzi per permeare delle esigenze della
dottrina e della vita cristiana le realtà sociali, politiche ed economiche.
Questa iniziativa è un elemento normale della vita della Chiesa:
« I fedeli laici si trovano sulla linea più avanzata
della vita della Chiesa; grazie a loro, la Chiesa è il principio vitale
della società. Per questo essi soprattutto
devono avere una coscienza sempre più chiara non soltanto di appartenere
alla Chiesa, ma di essere la Chiesa, cioè la comunità dei fedeli sulla
terra sotto la guida dell'unico capo, il Papa, e dei Vescovi in comunione
con lui. Essi sono la Chiesa ». (436)
900 I
laici, come tutti i fedeli, in virtù del Battesimo e della Confermazione,
ricevono da Dio l'incarico dell'apostolato; pertanto hanno l'obbligo e
godono del diritto, individualmente o riuniti in associazioni,
di impegnarsi affinché il messaggio divino della salvezza sia conosciuto
e accolto da tutti gli uomini e su tutta la terra; tale obbligo è ancora
più pressante nei casi in cui solo per mezzo loro gli uomini possono ascoltare
il Vangelo e conoscere Cristo. Nelle comunità ecclesiali, la loro azione
è così necessaria che, senza di essa, l'apostolato
dei Pastori, la maggior parte delle volte, non può raggiungere il suo
pieno effetto. (437)
La partecipazione dei laici all'ufficio sacerdotale
di Cristo
901 «
I laici, essendo dedicati a Cristo e consacrati dallo Spirito Santo, sono
in modo mirabile chiamati e istruiti perché lo Spirito produca
in essi frutti sempre più copiosi. Tutte infatti
le opere, le preghiere e le iniziative apostoliche, la vita coniugale
e familiare, il lavoro giornaliero, il sollievo spirituale e corporale,
se sono compiute nello Spirito, e persino le molestie della vita, se sono
sopportate con pazienza, diventano sacrifici spirituali graditi a Dio
per mezzo di Gesù Cristo; (438) e queste cose nella celebrazione dell'Eucaristia
sono piissimamente offerte al Padre insieme all'oblazione del Corpo del
Signore. Così anche i laici, operando santamente dappertutto come adoratori,
consacrano a Dio il mondo stesso ». (439)
902 In
modo particolare i genitori partecipano all'ufficio di santificazione
« conducendo la vita coniugale secondo lo spirito cristiano e attendendo
all'educazione cristiana dei figli ». (440)
903 I
laici, se hanno le doti richieste, possono essere assunti stabilmente
ai ministeri di lettori e di accoliti. (441)
« Ove lo suggerisca la necessità della Chiesa, in mancanza di ministri,
anche i laici, pur senza essere lettori o accoliti, possono supplire alcuni
dei loro uffici, cioè esercitare il ministero della parola, presiedere alle
preghiere liturgiche, amministrare il Battesimo e distribuire la sacra
Comunione, secondo le disposizioni del diritto ». (442)
La loro partecipazione all'ufficio profetico di Cristo
904 «
Cristo [...] adempie la sua funzione profetica...
non solo per mezzo della gerarchia, [...] ma
anche per mezzo dei laici, che perciò costituisce suoi testimoni e forma
nel senso della fede e nella grazia della parola »: (443)
«Istruire qualcuno per condurlo alla fede è il compito
di ogni predicatore e anche di ogni credente».
(444)
905 I
laici compiono la loro missione profetica anche mediante l'evangelizzazione,
cioè « con l'annunzio di Cristo fatto con la testimonianza
della vita e con la parola ». Questa azione evangelizzatrice ad
opera dei laici « acquista una certa nota specifica e una particolare
efficacia dal fatto che viene compiuta nelle comuni condizioni del secolo»:
(445)
« Tale apostolato non consiste nella sola testimonianza
della vita: il vero apostolo cerca le occasioni per annunziare Cristo
con la parola, sia ai credenti [...], sia agli infedeli ». (446)
906 Tra
i fedeli laici coloro che ne sono capaci e che
vi si preparano possono anche prestare la loro collaborazione alla formazione
catechistica, (447) all'insegnamento delle scienze sacre, (448) ai mezzi
di comunicazione sociale. (449)
907 «
In rapporto alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui godono,
essi hanno il diritto, e anzi talvolta anche il dovere, di manifestare
ai sacri Pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa
e di renderlo noto agli altri fedeli, salva restando
l'integrità della fede e dei costumi e il rispetto verso i Pastori, tenendo
inoltre presente l'utilità comune e la dignità della persona ». (450)
La loro partecipazione all'ufficio regale di Cristo
908 Mediante
la sua obbedienza fino alla morte, (451) Cristo
ha comunicato ai suoi discepoli il dono della libertà regale, « perché
con l'abnegazione di sé e la vita santa vincano in se stessi il regno
del peccato ». (452) « Colui che sottomette il
proprio corpo e governa la sua anima senza lasciarsi sommergere dalle
passioni è padrone di sé: può essere chiamato re perché è capace di governare
la propria persona; è libero e indipendente e non si lascia imprigionare
da una colpevole schiavitù ». (453)
909 «
Inoltre i laici, anche mettendo in comune la loro forza, risanino le istituzioni
e le condizioni di vita del mondo, se ve ne sono che spingano i costumi
al peccato, così che tutte siano rese conformi
alle norme della giustizia e, anziché ostacolare, favoriscano l'esercizio
delle virtù. Così agendo impregneranno di valore morale la cultura e i
lavori dell'uomo ». (454)
910 «
I laici [...] possono anche sentirsi chiamati
o essere chiamati a collaborare con i loro Pastori nel servizio della
comunità ecclesiale, per la crescita e la vitalità della medesima, esercitando
ministeri diversissimi, secondo la grazia e i carismi che il Signore vorrà
loro dispensare ». (455)
911 Nella
Chiesa, nell'esercizio della medesima potestà di governo, « i fedeli laici
possono cooperare a norma del diritto ». (456) E questo
mediante la loro presenza nei Concili particolari, (457) nei Sinodi diocesani,
(458) nei Consigli pastorali; (459) nell'esercizio della cura pastorale
di una parrocchia; (460) nella collaborazione ai Consigli degli affari
economici; (461) nella partecipazione ai tribunali ecclesiastici, (462)
ecc.
912 I
fedeli devono « distinguere accuratamente tra i
diritti e i doveri che loro incombono in quanto sono aggregati alla Chiesa,
e quelli che loro competono in quanto membri della società umana. Cerchino
di metterli in armonia, ricordandosi che in ogni cosa temporale devono
essere guidati dalla coscienza cristiana, poiché nessuna
attività umana, neanche in materia temporale, può essere sottratta
al dominio di Dio ». (463)
913 « Così ogni laico, in ragione degli stessi doni ricevuti, è un testimone
e insieme uno strumento vivo della missione della Chiesa stessa "secondo
la misura del dono di Cristo" (Ef
4,7) ». (464)
III. La vita
consacrata
914
« Lo stato [di vita] che è costituito dalla professione dei consigli evangelici,
pur non appartenendo alla struttura gerarchica della Chiesa, interessa
tuttavia indiscutibilmente la sua vita e la sua santità ». (465)
Consigli evangelici, vita consacrata
915 I consigli evangelici,
nella loro molteplicità, sono proposti ad ogni discepolo di Cristo. La
perfezione della carità, alla quale tutti i fedeli sono chiamati, comporta
per coloro che liberamente accolgono la vocazione
alla vita consacrata l'obbligo di praticare la castità nel celibato per
il Regno, la povertà e l'obbedienza. È la professione di tali consigli,
in uno stato di vita stabile riconosciuto dalla Chiesa, che caratterizza
la « vita consacrata » a Dio. (466)
916 Lo stato di vita
consacrata appare quindi come uno dei modi di conoscere una consacrazione
« più intima », che si radica nel Battesimo e si dedica totalmente a Dio.
(467) Nella vita consacrata, i fedeli di Cristo si propongono, sotto
la mozione dello Spirito Santo, di seguire Cristo più da vicino, di donarsi
a Dio amato sopra ogni cosa e, tendendo alla perfezione della carità a
servizio del Regno, di significare e annunziare nella Chiesa la gloria
del mondo futuro. (468)
Un grande albero dai molti rami
917 « Come in un albero
piantato da Dio e in un modo mirabile e molteplice ramificatosi nel campo
del Signore, sono cresciute varie forme di vita solitaria o comune
e varie Famiglie, che si sviluppano sia per il profitto dei loro
membri, sia per il bene di tutto il corpo di Cristo ». (469)
918 « Fin dai primi tempi
della Chiesa vi furono uomini e donne che per mezzo della pratica dei
consigli evangelici intesero seguire Cristo con maggiore libertà e imitarlo
più da vicino e condussero, ciascuno a loro modo, una vita consacrata
a Dio. Molti di essi, dietro l'impulso dello
Spirito Santo, o vissero una vita solitaria o fondarono Famiglie religiose,
che la Chiesa con la sua autorità volentieri accolse e approvò ». (470)
919 I Vescovi si premureranno
sempre di discernere i nuovi doni della vita consacrata affidati dallo
Spirito Santo alla sua Chiesa; l'approvazione di nuove forme di vita consacrata
è riservata alla Sede Apostolica. (471)
La vita eremitica
920 Senza professare
sempre pubblicamente i tre consigli evangelici, gli eremiti, « in una
più rigorosa separazione dal mondo, nel silenzio della solitudine e nell'assidua
preghiera e nella penitenza, dedicano la propria vita alla lode di Dio
e alla salvezza del mondo ». (472)
921 Essi
indicano a ogni uomo quell'aspetto
interiore del mistero della Chiesa che è l'intimità personale con Cristo.
Nascosta agli occhi degli uomini, la vita dell'eremita è predicazione
silenziosa di colui al quale ha consegnato la sua vita, poiché egli è
tutto per lui. È una chiamata particolare a trovare nel deserto, proprio
nel combattimento spirituale, la gloria del Crocifisso.
Le vergini e le vedove consacrate
922 Fin
dai tempi apostolici, ci furono vergini (473) e vedove (474) cristiane
che, chiamate dal Signore a dedicarsi esclusivamente a lui in una maggiore
libertà di cuore, di corpo e di spirito, hanno preso
la decisione, approvata dalla Chiesa, di vivere nello stato rispettivamente
di verginità o di castità perpetua « per il regno dei cieli » (Mt
19,12).
923 «
Emettendo il santo proposito di seguire Cristo
più da vicino, [le vergini] dal Vescovo diocesano sono consacrate a Dio
secondo il rito liturgico approvato e, unite in mistiche nozze a Cristo
Figlio di Dio, si dedicano al servizio della Chiesa ». (475) Mediante
questo rito solenne (Consecratio virginum),
« la vergine è costituita persona consacrata » quale « segno trascendente
dell'amore della Chiesa verso Cristo, immagine escatologica della Sposa
celeste e della vita futura». (476)
924 Aggiungendosi
alle altre forme di vita consacrata, (477) l'ordine delle vergini stabilisce
la donna che vive nel mondo (o la monaca) nella preghiera, nella penitenza,
nel servizio dei fratelli e nel lavoro apostolico,
secondo lo stato e i rispettivi carismi offerti ad ognuna. (478) Le vergini
consacrate possono associarsi al fine di mantenere più fedelmente il loro
proposito. (479)
La vita religiosa
925 Nata
in Oriente nei primi secoli del cristianesimo (480) e continuata negli
istituti canonicamente eretti dalla Chiesa, (481) la vita religiosa si
distingue dalle altre forme di vita consacrata per l'aspetto cultuale,
la professione pubblica dei consigli evangelici, la vita fraterna condotta
in comune, la testimonianza resa all'unione di Cristo e della Chiesa.
(482)
926 La
vita religiosa sgorga dal mistero della Chiesa. È un dono che la Chiesa
riceve dal suo Signore e che essa offre come uno stato di vita stabile
al fedele chiamato da Dio nella professione dei consigli. Così la Chiesa
può manifestare Cristo e insieme riconoscersi Sposa del Salvatore. Alla
vita religiosa, nelle sue molteplici forme, è chiesto di esprimere la
carità stessa di Dio, nel linguaggio del nostro tempo.
927 Tutti
i religiosi, esenti o non esenti, (483) sono annoverati fra i cooperatori
del Vescovo diocesano nel suo ufficio pastorale. (484) La fondazione e
l'espansione missionaria della Chiesa richiedono la presenza della vita
religiosa in tutte le sue forme fin dagli inizi dell'evangelizzazione.
(485) « La storia attesta i grandi meriti delle Famiglie religiose nella
propagazione della fede e nella formazione di nuove Chiese, dalle antiche
istituzioni monastiche e dagli Ordini medievali fino alle moderne Congregazioni
». (486)
Gli istituti secolari
928 «
L'istituto secolare è un istituto di vita consacrata in cui i fedeli,
vivendo nel mondo, tendono alla perfezione della carità e si
impegnano per la santificazione del mondo, soprattutto operando
all'interno di esso ». (487)
929 Mediante una « vita perfettamente e interamente consacrata
a [tale] santificazione », (488) i membri di questi istituti « partecipano
della funzione evangelizzatrice della Chiesa », « nel mondo e dal mondo
», (489) in cui la loro presenza agisce come un fermento. (490) La loro testimonianza di vita cristiana mira
a ordinare secondo Dio le realtà temporali e
a vivificare il mondo con la forza del Vangelo. Essi assumono con vincoli
sacri i consigli evangelici e custodiscono tra loro la comunione e la
fraternità che sono proprie al loro modo di vita secolare. (491)
Le società di vita apostolica
930 Alle
diverse forme di vita consacrata « si aggiungono le società di vita apostolica
i cui membri, senza voti religiosi, perseguono il fine apostolico proprio
della società e, conducendo vita fraterna in comunità secondo un proprio
stile, tendono alla perfezione della carità mediante l'osservanza delle
costituzioni. Fra queste vi sono società i cui membri assumono i consigli
evangelici », secondo le loro costituzioni. (492)
Consacrazione e missione: annunziare il Re che viene
931 Consegnato
a Dio sommamente amato, colui che già era stato
votato a lui dal Battesimo, si trova in tal modo più intimamente consacrato
al servizio divino e dedito al bene della Chiesa. Con lo stato di consacrazione
a Dio, la Chiesa manifesta Cristo e mostra come lo Spirito Santo agisca in essa in modo mirabile. Coloro che professano i consigli
evangelici hanno, dunque, come prima missione, quella di vivere la loro
consacrazione. Ma « dal momento che in forza
della stessa consacrazione si dedicano al servizio della Chiesa, sono
tenuti all'obbligo di prestare l'opera loro in modo speciale nell'azione
missionaria, con lo stile proprio dell'Istituto ». (493)
932 Nella
Chiesa che è come il sacramento, cioè il segno
e lo strumento della vita di Dio, la vita consacrata appare come un segno
particolare del mistero della redenzione. Seguire e imitare Cristo « più
da vicino », manifestare « più chiaramente » il suo annientamento, significa
trovarsi « più profondamente » presenti, nel cuore di Cristo, ai propri
contemporanei. Coloro, infatti, che camminano in questa via « più
stretta » stimolano con il proprio esempio i loro fratelli e «testimoniano
in modo splendido che il mondo non può essere trasfigurato e offerto a
Dio senza lo spirito delle beatitudini». (494)
933 Che
tale testimonianza sia pubblica, come nello stato
religioso, oppure più discreta, o addirittura segreta, la venuta di Cristo
rimane per tutti i consacrati l'origine e l'orientamento della loro vita:
« Poiché il popolo di Dio non ha qui città permanente,
[...] (lo stato religioso) rende visibile per
tutti i credenti la presenza, già in questo
mondo, dei beni celesti; meglio testimonia la vita nuova ed eterna acquistata
dalla redenzione di Cristo, e meglio preannunzia la futura risurrezione
e la gloria del regno celeste ». (495)
In sintesi
934 «
Per istituzione divina vi sono nella Chiesa tra i fedeli i ministri
sacri, che nel diritto sono chiamati anche chierici; gli altri poi sono
chiamati anche laici ». Dagli uni e dagli altri provengono fedeli,
i quali, con la professione dei consigli evangelici, sono consacrati a
Dio e così danno incremento alla missione della Chiesa. (496)
935 Per
annunziare la fede e instaurare il suo regno, Cristo invia
i suoi Apostoli e i loro successori. Li rende partecipi della sua missione.
Da lui ricevono il potere di agire in sua persona.
936 Il
Signore ha fatto di san Pietro il fondamento visibile della sua Chiesa.
A lui ne ha affidato le chiavi. Il Vescovo della Chiesa di Roma, Successore
di san Pietro, è « Capo
del Collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della
Chiesa universale ». (497)
937 Il
Papa « è per
divina istituzione rivestito di un potere supremo, pieno, immediato
e universale per il bene delle anime ». (498)
938 I
Vescovi, costituiti per mezzo dello Spirito Santo, succedono agli Apostoli.
«Singolarmente presi, sono
il principio visibile e il fondamento dell'unità nelle loro Chiese particolari».
(499)
939 Aiutati
dai presbiteri, loro cooperatori, e dai diaconi, i Vescovi hanno l'ufficio
di insegnare autenticamente la fede, di celebrare il culto divino, soprattutto
l'Eucaristia, e di guidare la loro Chiesa da veri Pastori. È inerente
al loro ufficio anche la sollecitudine per tutte le Chiese, con il Papa
e sotto di lui.
940 «
I laici, essendo proprio del loro stato che vivano nel mondo e in mezzo
agli affari secolari, sono chiamati da Dio affinché, ripieni di spirito
cristiano, a modo di fermento esercitino nel mondo il loro apostolato
». (500)
941 I
laici partecipano al sacerdozio di Cristo: sempre più uniti a lui, dispiegano
la grazia del Battesimo e della Confermazione in tutte le dimensioni della
vita personale, familiare, sociale ed ecclesiale, e realizzano così la
chiamata alla santità rivolta a tutti i battezzati.
942 Grazie
alla loro missione profetica, «
i laici sono chiamati anche ad essere testimoni
di Cristo in mezzo a tutti, e cioè pure in mezzo alla società umana ».
(501)
943 Grazie
alla loro missione regale, i laici hanno il potere di vincere in se stessi
e nel mondo il regno del peccato con l'abnegazione di sé e la santità
della loro vita. (502)
944 La
vita consacrata a Dio si caratterizza mediante la professione pubblica
dei consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza in uno stato
di vita stabile riconosciuto dalla Chiesa.
945 Consegnato
a Dio sommamente amato, colui che era già stato
destinato a lui dal Battesimo si trova, nello stato di vita consacrata,
più intimamente votato al servizio divino e dedito al bene di tutta la
Chiesa.
(391) CIC canone 204, § 1; cf
Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen
gentium, 31: AAS 57 (1965) 37-38.
(392) CIC canone 208; cf
Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen
gentium, 32: AAS 57 (1965) 38-39.
(393) Concilio Vaticano II, Decr. Apostolicam actuositatem, 2: AAS 58 (1966) 838-839.
(394) CIC canone 207, § 2.
(395) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 18: AAS 57 (1965) 21-22.
(396) Cf 1 Cor 9,19.
(397) Concilio Vaticano II, Decr.
Ad gentes,
5: AAS 58 (1966) 951.
(398) Cf Gv 17,21-23.
(399) Cf Mt 4,19.21; Gv
1,43.
(400) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium,
19: AAS 57 (1965) 22.
(401) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium,
22: AAS 57 (1965) 25; cf CIC canone 330.
(402) Cf Mt 16,18-19.
(403) Cf Gv 21,15-17.
(404) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium,
22: AAS 57 (1965) 26.
(405) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium,
23: AAS 57 (1965) 27.
(406) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 22: AAS 57 (1965) 26; cf
Id, Decr. Christus Dominus, 2:
AAS 58 (1966) 673; Ibid., 9: AAS 58 (1966) 676.
(407) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen
gentium, 22: AAS 57 (1965) 26; cf CIC canone 336.
(408) CIC canone 337, § 1.
(409) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium,
22: AAS 57 (1965) 27.
(410) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium,
22: AAS 57 (1965) 26.
(411) Concilio Vaticano II, Cost.
dogm Lumen gentium,
23: AAS 57 (1965) 27.
(412) Concilio Vaticano II, Cost.
dogm Lumen gentium,
23: AAS 57 (1965) 27.
(413) Cf Concilio Vaticano
II, Decr. Christus Dominus, 3: AAS 58 (1966) 674.
(414) Concilio
Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 23: AAS 57 (1965) 28.
(415) Cf Gal 2,10.
(416) Cf
Canoni degli Apostoli, 34 [Constitutiones
apostolicae, 8, 47, 34]: SC 336, 284 (Funk, Didascalia et constitutiones Apostolorum, 1,
572-574)
(417) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium,
23: AAS 57 (1965) 29.
(418) Concilio Vaticano II, Decr. Presbyterorum ordinis, 4: AAS 58 (1966) 995.
(419) Cf Mc 16,15.
(420) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium,
25: AAS 57 (1965) 29.
(421) Cf Concilio Vaticano
II, Cost. dogm. Lumen gentium, 12: AAS 57 (1965) 16; cf
Id., Cost. dogm. Dei Verbum, 10: AAS 58 (1966) 822.
(422) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 25:
AAS 57 (1965) 30; cf Concilio Vaticano I, Cost. dogm. Pastor
aeternus, c. 4: DS 3074.
(423) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Dei Verbum,
10: AAS 58 (1966) 822.
(424) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium,
25: AAS 57 (1965) 30.
(425) Cf Concilio Vaticano
II, Cost. dogm. Lumen gentium, 25: AAS 57 (1965) 30.
(426) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium,
25: AAS 57 (1965) 29-30.
(427) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium,
26: AAS 57 (1965) 31.
(428) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium,
26: AAS 57 (1965) 32.
(429) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 27: AAS 57 (1965) 32.
(430) Cf Lc 22,26-27.
(431) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium,
27: AAS 57 (1965) 32.
(432) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium,
27: AAS 57 (1965) 33.
(433) Sant'Ignazio di Antiochia, Epistula
ad Smyrnaeos, 8, 1: SC 10bis, 138 (Funk 1, 282).
(434) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium,
31: AAS 57 (1965) 37.
(435) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium,
31: AAS 57 (1965) 37-38.
(436) Pio XII, Discorso ai nuovi
Cardinali (20 febbraio 1946): AAS 38 (1946) 149; citato da Giovanni
Paolo II, Esort. ap. Christifideles laici, 9: AAS 81 (1989) 406.
(437) Cf
Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium,
33: AAS 57 (1965) 39.
(438) Cf
1 Pt 2,5.
(439) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 34: AAS 57 (1965) 40; cf
Ibid., 10: AAS 57 (1965) 14-15.
(440) CIC canone 835, § 4.
(441) Cf CIC canone 230, § 1.
(442) CIC canone 230, § 3.
(443) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium,
35: AAS 57 (1965) 40.
(444) San Tommaso d'Aquino, Summa theologiae,
III, q. 71, a. 4, ad 3: Ed.
Leon.
12, 124.
(445) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium,
35: AAS 57 (1965) 40.
(446) Concilio Vaticano II, Decr.
Apostolicam actuositatem,
6: AAS 58 (1966) 843; cf Id., Decr. Ad
gentes, 15: AAS 58 (1966) 965.
(447) Cf CIC canoni 774.
776. 780.
(448) Cf CIC canone 229.
(449) Cf CIC canone 822,
§ 3.
(450) CIC canone 212, § 3.
(451) Cf Fil 2,8-9.
(452) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium,
36: AAS 57 (1965) 41.
(453) Sant'Ambrogio,
Expositio psalmi
CXVIII, 14, 30: CSEL 62, 318 (PL 15, 1476).
(454) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium,
36: AAS 57 (1965) 42.
(455) Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 73: AAS 68 (1976) 61.
(456) CIC canone 129, § 2.
(457) Cf CIC canone 443,
§ 4.
(458) Cf CIC canone 463,
§ 1-2.
(459) Cf CIC canoni 511-512.
536.
(460) Cf CIC canone 517,
§ 2.
(461) Cf CIC canoni 492,
§ 1. 537.
(462) Cf CIC canone 1421,
§ 2.
(463) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium,
36: AAS 57 (1965) 42.
(464) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium,
33: AAS 57 (1965) 39.
(465) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium,
44: AAS 57 (1965) 51.
(466) Cf Concilio Vaticano
II, Cost. dogm. Lumen gentium, 42-43: AAS 57 (1965) 47-50; Id., Decr.
Perfectae caritatis, 1:AAS 58 (1966) 702-703.
(467) Cf Concilio Vaticano
II, Decr. Perfectae
caritatis, 5: AAS 58 (1966) 704-705.
(468) Cf CIC canone 573.
(469) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium,
43: AAS 57 (1965) 49.
(470) Concilio Vaticano II, Decr. Perfectae caritatis, 1: AAS 58 (1966) 702.
(471) Cf CIC canone 605.
(472) CIC canone 603, § 1.
(473) Cf 1 Cor 7,34-36.
(474) Cf Giovanni Paolo
II, Esort. ap. Vita consecrata, 7: AAS 88 (1996)
382.
(475) CIC canone 604, § 1.
(476) Consacrazione delle vergini,
Premesse, 1 (Libreria Editrice Vaticana 1980) p. 59.
(477) Cf CIC canone 604, § 1.
(478) Cf
Consacrazione delle vergini, Premesse, 2 (Libreria Editrice Vaticana
1980) p. 59.
(479) Cf CIC canone 604,
§ 2.
(480) Cf Concilio Vaticano
II, Decr. Unitatis
redintegratio, 15: AAS 57 (1965) 102.
(481) Cf CIC canone 573.
(482) Cf CIC canone 607.
(483) Cf CIC canone 591.
(484) Concilio Vaticano II, Decr. Christus Dominus, 33-35: AAS 58 (1966) 690-692.
(485) Cf Concilio Vaticano II, Decr. Ad
gentes, 18: AAS 58 (1966) 968-969; Ibid., 40: AAS 58 (1966)
987-988.
(486) Giovanni Paolo II, Lett.
enc. Redemptoris
missio, 69: AAS 83 (1991) 317.
(487) CIC canone 710.
(488) Pio XII, Cost. ap.
Provida Mater: AAS
39 (1947) 118.
(489) CIC canone 713, § 2.
(490) Cf Concilio Vaticano
II, Decr. Perfectae
caritatis, 11: AAS 58 (1966) 707.
(491) Cf CIC canone 713.
(492) CIC canone 731, § 1-2.
(493) CIC canone 783; cf
Giovanni Paolo II, Lett. enc.
Redemptoris missio, 69: AAS 83 (1991) 317-318.
(494) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium,
31: AAS 57 (1965) 37.
(495) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium,
44: AAS 57 (1965) 50-51.
(496) Cf CIC canone 207,
§ 1-2.
(497) CIC canone 331.
(498) Concilio Vaticano II, Decr. Christus Dominus, 2: AAS 58 (1966) 673.
(499) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium,
23: AAS 57 (1965) 27.
(500) Concilio Vaticano II, Decr. Apostolicam actuositatem, 2: AAS 58 (1966) 839.
(501) Concilio
Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 43: AAS 58 (1966) 1063.
(502) Cf Concilio Vaticano
II, Cost. dogm. Lumen gentium, 36: AAS 57 (1965) 41.
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